In materia contrattuale l’inadempimento di uno dei contraenti comporta la facoltà per l’altro di chiedere l' esatto adempimento o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, e questo è ciò che avviene in materia di contratto d’appalto, compravendita, locazione, comodato, prestazione d'opera intellettuale, mandato, mediazione, trasporto, deposito ecc. Mentre l’illecito civile extracontrattuale obbliga colui che ha provocato ad altri un danno con colpa o dolo a risarcire il danneggiato, anche tramite la chiamata in giudizio della propria compagnia d'assicurazione. Ottenuto il titolo esecuitivo rappresentato di solito dalla sentenza di condanna o dal decreto ingiuntivo, in caso di mancato pagamento spontaneo, il nostro ordinamento prevede la possibilità di ottenere il pagamento forzoso, tramite il pignoramento dei crediti e degli immobili o mobili del debitore e la relativa vendita ai pubblici incanti. Anche in pendenza del giudizio di cognizione tuttavia è consentito al creditore tutelarsi nei confronti di tentativi del debitore di disfarsi dei propri beni, tramite gli strumenti del sequestro conservativo e degli altri strumenti cautelari tesi a garantire, già in pendenza di giudizio, l'esito fruttuoso della futura esecuzione. Analogamente l'ipoteca giudiziale è lo strumento che, in presenza di un titolo esecutivo, consente al creditore di garantire il proprio credito, con diritto di prelazione, nei confronti di ogni altro creditore.
Il nostro ordinamento tutela, con legislazione speciale, il diritto al lavoro, approntando efficaci tutele mirate al recupero di differenze retributive non corrisposte; alla impugnazione dei licenziamenti illegittimi allo scopo di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro o il risarcimento del danno. Analogamente il lavoratore è tutelato nei confronti di demansionamento, mobbing, accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto.
In materia successoria i diritti degli eredi sono garantiti da numerose azioni, come ad esempio l’azione di riduzione per lesione di legittima, che può essere esperita dagli eredi legittimari (figli, coniuge o in mancanza ascendenti ) allo scopo di reintegrare l'eventuale lesione della quota di legittima operata dal de cuius tramite disposizione testamentaria. Infatti, nel caso che un genitore, morendo, lasci un solo figlio, a costui è riservata per legge la metà del patrimonio, mentre, qualora i figli siano più d'uno la quota loro riservata è pari a due terzi, se oltre ad un figlio lascia il coniuge la quota riservata a ciascuno di essi è quella di un terzo, o di un quarto per il coniuge e la metà per i figli che siano più di uno.
Vi è poi l’azione di petizione ereditaria finalizzata al recupero in favore dell’erede di beni facenti parte dell’eredità, illegittimamente posseduti da terzi.
L’azione di divisione tra i coeredi dei beni facenti parte della comunione ereditaria, con il diritto di prelazione, riconosciuto in favore degli eredi, in ordine all'acquisto dei beni ereditari. Qualora sia possibile la divisione in natura, allora gli eredi si divideranno i singoli beni, salvo eventuali conguagli in denaro, sulla base della quantificazione del valore di mercato operata dal Tribunale. In mancanza l'intero asse ereditario dovrà essere venduto, anche secondo le norme sulla vendita forzata, ed il ricavato sarà ripartito tra i coeredi secondo le rispettive quote.
I regolamenti comunitari disciplinano i vari aspetti ( legge applicabile, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione all'estero di sentenze emesse nei singoli paesi UE) delle successioni ereditarie aventi aspetti transfrontalieri, quali la presenza di beni all'estero, la cittadinanza del defunto o la sua ultima residenza.
Le liti familiari possono sfociare nella separazione consensuale, qualora i coniugi riescano con i propri legali a raggiungere un accordo in ordine alle condizioni economiche e di affidamento dei figli minorenni. In macanza potrà essere radicato un giudizio ordinario di separazione giudiziale, con il quale viene demandato al giudice di decidere circa la determinazione dell'assegno di mantenimento, dell'assegnazione della casa familiare, della collocazione dei figli minorenni, del diritto di visita del genitore non collocatario, nell'ambito dell'affidamento congiunto che costituisce oramai la regola nel nostro ordianmento. Domanda accessoria alla separazione potrà essere quella relativa al suo addebito a quello tra i coniugi che, con il suo contravvenire agli obblighi scaturenti dal matrimonio, si è reso responsabile della fine del rapporto matrimoniale. Secondo le recenti modifiche legislative, cd "divorzio breve", ai coniugi è concessa la facoltà di giungere al divorzio congiunto o di chiedere il divorzio giudiziale entro 6 mesi dalla comparizione dinanzi al presidente nella fase di separazione. Il giudizio di divorzio apre quindi un'altra importante fase della crisi familiare, nell'ambito della quale, oltre al definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale, verrannmo regolamentati gli aspetti economici ed i reciprochi obblighi e diritti nei confronti dei figli. Regolamentazioni che, tuttavia, anche in questo caso, qualora si dimostri il mutamento delle condizioni, potranno essere modificate dal Tribunale con apposito procedimento speciale.
Altri strumenti a tutela dei figli sono l'azione di accetramento e disconoscimento della paternità nonchè il reclamo dello stato di figlio, l'autonomo diritto al mantenimento sino al raggiungimento della definitiva indipendenza economica.
Il possesso, il semplice fatto di possedere un bene, trova tutela nel nostro ordinamento tramite le azioni di reintegrazione o manutenzione ( cd azioni possessorie) nei confronti di chi illegittimamente ha spogliato o molestato il possessore.I diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione e superficie sono tutelati invece con le azioni di rivendicazione, la negatoria servitutis o le azioni di regolamento di confini ed apposizione di termini. Per contro, il possesso di un bene immobile protratto per oltre venti anni, comporta il diritto di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà, o del diritto reale corrispondente, da far valere tramite l’azione di usucapione.
Fase determinante di ogni giudizio è quella della messa in esecuzione del titolo.
I titoli esecutivi, vale a dire i titoli che consentono di intraprendere un'esecuzione forzata suoi beni del debitore, possono essere di natura giudiziale (es. sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze ecc.) oppure stragiudiziale ( cambiali, assegni, titoli notarili, scritture private autenticate ecc.). Ebbene essere muniti di titolo esecutivo e quindi, ad esempio, avere vinto una causa ed avere ottenuto una sentenza immediatamente esecutiva potrebbe non essere ancora sufficiente ad ottenere la soddisfazione dei propri diritti. Infatti, in caso di mancato adeguamento spontaneo, si rende necessario aggredire i beni ed i crediti del debitore per costringerlo a pagare in maniera forzosa, tramite il pignoramento e la vendita ai pubblici incanti di tutti i suoi beni o il pignoramento ed l'assegnazione dei crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi. E' la cosiddetta fase esecutiva, la più delicata ed importante di tutto il processo, in quanto dal suo esito positivo dipende la concreta soddisfazione del diritto consacrato nel titolo.
Anche al debitore, in questa fase, è consentito opporsi, sia facendo valere vizi formali della procedura ( cd opposizione agli atti esecutivi) che contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva ( cd opposizione all'esecuzione) e chiedendo eventualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oppure del processo esecutivo.
In caso di sinistro stradale sussiste responsabilità diretta dell’assicurazione, nei cui confronti il danneggiato può azionare direttamente il proprio credito anche eventualmente, nel caso in cui il veicolo non sia assicurato, rivolgendosi ad un apposito fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il creditore di una somma di denaro certa, liquida, esigibile e fondata su prova scritta, potrà richiedere, con ricorso al Tribunale, l’emissione di un decreto ingiuntivo anche provvisoriamente esecutivo in caso di pericolo nel ritardo e quindi intraprendere l’azione esecutiva sui beni mobili, immobili e crediti del debitore.
Il locatore che, per finita locazione o per morosità, vuole rientrare nel possesso dell'immobile locato a terzi, ha la possibilità di adire il Tribunale, tramite lo strumento della convalida di sfratto, che è un procedimento speciale, previsto dal nostro ordinamento, allo scopo di munire il locatore, in tempi rapidi, di un titolo esecutivo di condanna al rilascio dell'immobile. L'inquilino può opporsi, dimostrando con prova scritta che la morosità non sussiste, ed evitare così di dover rilasciare l'immobile, oppure comparire all'udienza e sanare la morosità pagando i canoni scaduti e le spese di procedura, o chiedere il termine di grazia 90 giorni, se dimostra di trovarsi in particolari difficoltà economiche.
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Lo studio si occupa del diritto penale, tutelando sia le persone indagate od imputate di reati, sia le persone offese da reato che intendano costituirsi parte civile nell'ambito del processo penale, al fine di ottenere il risarcimento o le restituzioni conseguenti al reato.
L'avv. Massimiliano Antongiovanni è abilitato al patrocinio a spese dello Stato, essendo iscritto nell'apposito elenco tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca. Il patrocinio a spese dello stato consente, sia in ambito civile che penale, alle persone titolari di un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad euro 11.528,41 (i redditi del coniuge convivente e degli altri familiari conviventi si sommano a tal fine) di essere difesi interamente a spese dello Stato, nel senso che lo Stato anticiperà i costi fissi ( bolli e contributo unificato) e pagherà il compenso del difensore al termine di ogni fase processuale. L'ammissione al patrocinio a spese dello stato avviene previa domanda in carta semplice da inoltrare al consiglio dell'ordine, che valuterà la sussistenza sia dei requisiti economici che la fondatezza delle pretese.
Lo studio in Viareggio ha una sede prestigiosa realizzata nella casa in stile Liberty costruita nel 1929. In posizione centrale è facilmente raggiungibile.
Da oltre 40 anni cura gli interessi di: imprenditori, lavoratori e cittadini curando pratiche nazionale ed internazionali.
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L'Avv. Andrea Antongiovanni svolge l'attività forense da oltre quarant'anni, dedicandosi con passione principalmente alla materia civile, commerciale e fallimentare.
E' stato legale di importanti cantieri navali e vanta una profonda conoscenza delle attività produttive, del territorio e delle relative problematiche.
E' stato consigliere comunale presso il Comune di Viareggio, membro della Commissione Urbanistica, del Comitato di Gestione del premio letterario Viareggio - Repaci, sindaco revisore del Consorzio di Bonifica Viareggio - Versilia, impegnato nel volontariato giovanile.
Parla correntemente spagnolo ed inglese, e ciò ha permesso al professionista, di concludere importanti transazioni internazionali a beneficio della propria clientela.
Nato a Viareggio il 30.01.1971, l'avv. Massimiliano Antongiovanni consegue la maturità nell'anno 1989, presso il Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio. Ha studiato Giurisprudenza presso l' Università "La Sapienza" di Pisa, dove si è laureato il 29.06.1995 con una votazione di 106/110 discutendo una tesi di diritto processuale civile dal titolo " Licenziamenti collettivi e litisconsorzio nel processo del lavoro". Dopo il tirocinio biennale, in data 5.2.1999, superato l'esame di abilitazione, si iscriveva alll'albo degli avvocati. Dal 22.02.2013 è iscritto all'albo degli avvocati Cassazionisti. Esercita la professione di avvocato. E' iscritto all'albo del Tribunale di Lucca dei professionisti delegati alle vendite immobiliari. E' iscritto all'albo del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Nel biennio 2017-2018 partecipa al corso biennale per la difesa d'ufficio in ambito penale, organizzato dalla camera penale di Lucca
Ha frequentato i seguenti eventi formativi:10.05.2017:Cassa Forense una potenzialità per l'avvocatura; 28.04.2017: violenza di genere e strumenti di tutela; 21.03.2017 : itinerari nel processo civile; 20.03.2017: la responsabilità civile del magistrato; 27.02.2017 : le novità in materia di processo civile; 18.02.2016 : "La composizione della crisi da sovraindebitamento"; 20.11.2015 - 05.12.2015 "Delegato nelle vendite immobiliari dopo la riforma del D.L. 83/2015"; 26.09.2013 : Il punto sulla giustizia civile dopo il c.d. "decreto del fare"; 13.09.2013 "Il diritto del lavoro nella famiglia"; 12.07.2013 "Il punto sulla disciplina delle spese e dei danni processuali dopo le recenti riforme del processo civile e l'abrogazione della tariffa forense"; 14.09.2012 "I rapporti familiari nel diritto tributario"; 12.10.2012 "La responsabilità civile e penale nelle attività subacquee";29.06.2015 - L'efficacia panesecutiva della sentenza ( un'altra tappa della lunga marcia verso la sommarizzazione del processo civile?). 22.06.2015 - La caparra tra risoluzione e recesso. 8.06.2015- I poteri dell'avvocato nel PCT. 25.05.2015- Il Nuovo regolamento per l'assistenza - obbligo di iscrizione alla cassa ex art. 21 LP. 27.04.2015 - La responsabilità erariale- Aspetti sostanziali e processuali. 20.04.2015 - Come valorizzare le competenze e le professionalità, salvaguardando l'affidamento della clientela e l'etica forense. Art. 17 e 35 del Nuovo codice deontologico. 24.11.2014 - La prova testimoniale: profili sostanziali. Cenni sulla testimonianza scritta. 10.11.2014- Il decreto legge 132/2014. 27.10.2014-Un nuovo accesso alla proprietà immobiliare rent to buy. 16 .6.2014- Il nuovo codice deontologico-la disciplina dei compensi- I parametri. 26. 05.2014- La storia ( intra) vista dai verbali del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Lucca. 07.04.2014-Avvocati tutti iscritti alla cassa forense. Fuori dall'albo chi non esercita? 17.03.2014- Il procedimento sommario di cognizione: artt 702 bis e segg. cpc. 17.02.2014 - Notificare con la PEC-Il processo civile telematico-Servizio Foro Net. 03.02.2014- Il punto sul processo civile. 23.09.2013 - L'ultima riforma del processo civile ( Il cd decreto del fare-ex DL 69/13 convertito con legge 98/2013)-il nuovo pignoramento presso terzi ( le modifiche introdotte con la legge 227/2012-cd legge di stabilità). 10.06.2013 e 06.05.2013 - Le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa. 22.04.2013 La disciplina dei licenziamenti dopo la legge "Fornero". 15.04.2013 La nuova legge professionale n. 247/12. 08.04.2013 L'accesso agli atti della P.A. Procedimento e tutela giurisdizionale. 25.03.2013 Teoria e pratica dell'arbitrato: metodo di simulazione diretta. La trattazione di un caso concreto: controversia in materia di rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.). 25.02.2013 Il danno endofamiliare. 18.02.2013 Il punto sul processo civile. 28.01.2013 La nuova disciplina del condominio. 14.01.2013 Il c.d. "filtro" in appello (le modifiche al c.p.c. introdotte dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134). 09.07.2012 Le novità del codice deontologico - Il patrocinio a spese dello Stato - Il punto sulla media-conciliazione. 10.05.2012 Assemblea straordinaria. 07.05.2012 L'avvocato testimone - L'incarico professionale e le sue alterne vicende - La pubblicità dell'avvocato. 20.06.2011 La Storia (intra)vista dalle finestre delle stanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lucca. 06.06.2011 Le misure coercitive per obblighi di fare infungibile o di non fare. 18.04.2011 Criteri per la elaborazione delle notule. Risposte a quesiti in materia deontologica. 14.02.2011 Il collegato lavoro. 12.02.2010 Corso di procedura civile. 12.07.2010 La formulazione dei mezzi di prova orale. 14.10.2010 Il procedimento disciplinare - Risposte a quesiti in materia deontologica. 26 novembre al 17 dicembre 2010 "Il nuovo volto dell'esecuzione forzata dopo le ultime riforme" organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA.
Indennità Covid 19 - Lavoratore Stagionale
Sentenza Tribunale di Lucca Sezione Lavoro n. 166/2022
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